La Gestione della Crisi Da Sovraindebitamento
LA LEGGE 3/2012
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 conv. con L. 212/2012) ha lo scopo di offrire particolari strumenti di composizione o risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa non soggetta né assoggettabile al fallimento.
La legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha, dunque, una rilevantissima funzione sociale e mira all’azzeramento delle posizioni debitorie insostenibili con la continuità dell’attività espletata.
IL SOVRAINDEBITAMENTO
- Con il termine «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
- Caratteristica principale del sovraindebitamento è la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
GLI STRUMENTI
Le procedure di composizione o risoluzione della crisi del debitore non fallibile sono tre:
- Accordo con i Creditori
- Piano del Consumatore
- Liquidazione dei Beni
Grazie a queste procedure si prevede un meccanismo di estinzione parziale e definitiva (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato, da attuarsi attraverso la collaborazione con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC).
IL GESTORE DELLA CRISI
Il Gestore della Crisi è colui che, operando nel contesto di un Organismo di Composizione della Crisi, amministra i procedimenti di composizione della crisi avviati dagli istanti.
Gli obiettivi del Gestore, in sinergia con l’OCC, sono:
- Decurtare significativamente il debito;
- Apprestare strumenti dilatori che consentono di ripartire l’adempimento dell’obbligazione, salvaguardando gli interessi del debitore, della propria azienda e/o della propria famiglia.
TRE SOLUZIONI – TRE RISULTATI
- con l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, si propone ai creditori (dei quali è richiesto il 60% dei consensi) un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti;
- con il Piano del Consumatore, che si applica solo ai debiti da consumo, si persegue il medesimo risultato dell’Accordo di Ristrutturazione, ma non è necessario il consenso dei creditori, bensì
la meritevolezza del debitore; - con la Liquidazione del Patrimonio, il debitore e il gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
ESDEBITAZIONE
Al termine della procedura il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare dell’esdebitazione, con l’effetto di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se sono stati pagati solo in parte attraverso la gestione della crisi.
CHI PUÒ ACCEDERE
- Consumatore;
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa;
- imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
- imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
- imprenditore cessato;
- socio illimitatamente responsabile;
- professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
- società professionali ex L. 183/2011;
- associazioni professionali o studi professionali associati;
- società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- enti privati non commerciali.